Convenzione›Titolo I
Art. 5
Esportabilità delle prestazioni
In vigore dal 3 set 2003
Esportabilità delle prestazioni
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente , le ricevono integralmente e senza limitazioni e restrizioni, ovunque esse risiedano.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-5