Art. 34 · Accordo Amministrativo di applicazione
ConvenzioneTitolo IV

Art. 34

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Accordo Amministrativo di applicazione

In vigore dal 3 set 2003
Accordo Amministrativo di applicazione Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.
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