Accordo›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 ott 2025
Allegato
ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI MACEDONIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Preambolo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.
TITOLO I
Disposizioni generali
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
1) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Macedonia» designa la Repubblica di Macedonia;
2) il termine «legislazione» designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale indicati all' del presente Accordo;
3) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute; per quanto riguarda la Macedonia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
5) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dal presente Accordo;
6) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni specificate all' del presente Accordo;
7) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
8) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
9) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
10) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
11) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
12) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
13) il termine «prestazioni» designa sia i benefici in denaro, sia i benefici in natura consistenti nell'erogazione di beni o servizi;
14) il termine «prestazioni familiari» designa qualsiasi prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi derivanti da figli ed altri componenti della famiglia in base alle legislazioni di ciascuno Stato.
Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-1