Accordo›Titolo I
Art. 4
Parità di trattamento
In vigore dal 28 ott 2025
Parità di trattamento
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea.
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