Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 set 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all', lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
c) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all', rispettivamente lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;
d) «familiari»: i familiari quali definiti all', lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) «ricollocazione»: il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;
f) «Stato membro di ricollocazione»: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.
Storico versioni
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