stato membro di ricollocazione

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Fonte: dec-2015-09-22-1601 — art. 2 →

lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Fonte: dec-2015-09-14-1523 — art. 2 →
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