Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato; 2) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria; 3) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 4) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 5) «rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l’apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’; 6) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’, e al quale non si applica l’, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; 7) «domanda di protezione internazionale»: la manifestazione della volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 8) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l’apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; 9) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate; b) i figli minori o adulti dipendenti delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi ai sensi del diritto nazionale, un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell’età legale per contrarre matrimonio; c) nei casi in cui il beneficiario di protezione internazionale sia minore e non coniugato, il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile di tale beneficiario, compreso un fratello adulto, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell’età legale per contrarre matrimonio; 10) «minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni 18; 11) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; 12) «permesso di soggiorno»: l’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, che permetta a un cittadino di paese terzo o a un apolide di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro stesso; 13) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale; 14) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un organo giurisdizionale competente di revocare o far cessare, anche mediante il rifiuto di rinnovo, la protezione internazionale; 15) «autorità accertante»: l’organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione nella fase amministrativa della procedura; 16) «sicurezza sociale»: i settori della sicurezza sociale di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 17) «assistenza sociale»: le prestazioni concesse con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento dei bisogni di base di chi non dispone di risorse sufficienti; 18) «tutore»: la persona fisica o l'organizzazione, compreso un organismo pubblico, designata dalle autorità competenti per assistere, rappresentare e agire per conto di un minore non accompagnato, a seconda dei casi, al fine di garantire che questi possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, tutelandone nel contempo l'interesse superiore e il benessere generale.
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