Art. 12
Esclusione
In vigore dal 14 mag 2024
Esclusione
1. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:
a)
rientra nell'ambito di applicazione dell', sezione D, della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati; quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tale cittadino di paese terzo o apolide sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, tale cittadino di paese terzo o apolide è ipso facto ammessa ai benefici del presente regolamento;
b)
le autorità competenti del paese nel quale il cittadino di paese terzo o l’apolide ha stabilito la residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
2. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide:
a)
abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b)
abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è riconosciuto lo status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune;
c)
si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli della carta delle Nazioni Unite.
3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
4. Una volta che l'autorità accertante ha stabilito, sulla base di una valutazione della gravità dei reati o degli atti commessi dall'interessato e della sua responsabilità individuale, tenendo conto di tutte le circostanze inerenti a tali reati o atti e della situazione di tale persona, che si applicano uno o più dei pertinenti motivi di esclusione di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità accertante esclude il richiedente dallo status di rifugiato senza effettuare una valutazione della proporzionalità collegata al timore di persecuzione.
5. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 4, quando effettua un esame a norma dei paragrafi 2 e 3 in relazione a un minore, l'autorità accertante tiene conto, tra l'altro, della capacità del minore di essere considerato responsabile in base al diritto penale, qualora abbia commesso il reato nel territorio dello Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale in conformità del diritto nazionale relativo all'età della responsabilità penale.
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