Art. 13

Riconoscimento dello status di rifugiato

In vigore dal 14 mag 2024
Riconoscimento dello status di rifugiato L'autorità accertante riconosce lo status di rifugiato al cittadino di paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
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Riconoscimento dello status di rifugiato (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/1347) — Testo vigente | Portale Normativo