Art. 13
Riconoscimento dello status di rifugiato
In vigore dal 14 mag 2024
Riconoscimento dello status di rifugiato
L'autorità accertante riconosce lo status di rifugiato al cittadino di paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
Storico versioni
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