Art. 13 · Riconoscimento dello status di rifugiato

Art. 13

Riconoscimento dello status di rifugiato

In vigore dal 14 mag 2024
Riconoscimento dello status di rifugiato L'autorità accertante riconosce lo status di rifugiato al cittadino di paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
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