Art. 14

Revoca dello status di rifugiato

In vigore dal 14 mag 2024
Revoca dello status di rifugiato 1.   L'autorità accertante revoca lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: a) tale cittadino di paese terzo o apolide ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'; b) tale cittadino di paese terzo o apolide avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'; c) il fatto che tale cittadino di paese terzo o apolide abbia presentato i fatti in modo erroneo, compreso il ricorso a documenti falsi, o di avere omesso i fatti ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato; d) vi sono fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui tale cittadino di paese terzo o apolide si trova; e) tale cittadino di paese terzo o apolide, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, e costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui tale cittadino di paese terzo o apolide si trova. 2.   Nelle situazioni in cui si applica il paragrafo 1, lettere d) ed e), l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status di rifugiato quando la decisione sulla domanda di protezione internazionale non è ancora stata presa. 3.   Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere d) ed e), o il paragrafo 2 del presente articolo godono dei diritti conferiti dagli della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro. 4.   L'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che il beneficiario di detto status ha cessato di essere un rifugiato, non avrebbe mai dovuto ottenere lo status di rifugiato o non dovrebbe più beneficiarne per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Durante la procedura di revoca si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1348.
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Revoca dello status di rifugiato (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/1347) — Testo vigente | Portale Normativo