Art. 16
Cessazione
In vigore dal 14 mag 2024
Cessazione
1. Un beneficiario dello status di protezione sussidiaria cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione di tale status sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.
2. Al fine di valutare se le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria siano venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria, l'autorità accertante:
a)
tiene conto delle informazioni precise e aggiornate ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, unionale e internazionale e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303;
b)
considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che il beneficiario dello status di protezione sussidiaria non sia più esposto a un rischio effettivo di danno grave.
3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
Storico versioni
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