Art. 5
Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)
In vigore dal 14 mag 2024
Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)
1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su:
a)
eventi verificatisi dopo che il richiedente ha lasciato il paese d'origine; o
b)
attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni, credenze, od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.
2. Se il rischio di persecuzione o di danno grave si basa su circostanze che il richiedente ha creato dopo aver lasciato il paese d'origine al solo o principale scopo di creare le condizioni necessarie per chiedere la protezione internazionale, l’autorità accertante può rifiutare il riconoscimento della protezione internazionale, a condizione che qualsiasi decisione presa in merito alla domanda di protezione internazionale rispetti la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Storico versioni
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