AccordoParte I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 9 lug 2015
ACCORDO tra la REPUBBLICA ITALIANA e lo STATO DI ISRAELE sulla PREVIDENZA SOCIALE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue: . Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo: a) «Parti Contraenti» significa lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia; b) «Legislazione» significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all' del presente Accordo; c) «Autorità Competente» significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli affari sociali e servizi sociali; per quanto riguarda la Repubblica italiana significa: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) «Istituzione» significa l'istituzione che ha la responsabilità di attuare la legislazione specificata all' di questo Accordo; e) «Istituzione Competente» significa l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile; f) «Prestazione» significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all' di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo; g) «Periodo di assicurazione» significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo è stato o è considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo similare per quanto è riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione; h) «Residenza» significa residenza abituale, che è legalmente stabilita; i) «Soggiorno» significa soggiorno temporaneo; j) «Familiari» significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente. 2. Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-1

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