Accordo›Parte I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 lug 2015
ACCORDO
tra la
REPUBBLICA ITALIANA
e lo
STATO DI ISRAELE
sulla
PREVIDENZA SOCIALE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue:
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Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo:
a) «Parti Contraenti» significa lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia;
b) «Legislazione» significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all' del presente Accordo;
c) «Autorità Competente» significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli affari sociali e servizi sociali; per quanto riguarda la Repubblica italiana significa: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) «Istituzione» significa l'istituzione che ha la responsabilità di attuare la legislazione specificata all' di questo Accordo;
e) «Istituzione Competente» significa l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile;
f) «Prestazione» significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all' di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo;
g) «Periodo di assicurazione» significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo è stato o è considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo similare per quanto è riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione;
h) «Residenza» significa residenza abituale, che è legalmente stabilita;
i) «Soggiorno» significa soggiorno temporaneo;
j) «Familiari» significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente.
2. Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-1