AccordoParte I

Art. 2

Campo di applicazione oggettivo

In vigore dal 9 lug 2015
1. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione: A. Per quanto riguarda Israele: la legislazione sull'assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai seguenti settori dell'assicurazione: a) Assicurazione vecchiaia e superstiti; b) Assicurazione invalidità; B. Per quanto riguarda l'Italia: l'assicurazione obbligatoria generale sull'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di questa assicurazione; i regimi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione indicata nell'alinea precedente. 2. Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 di questo articolo, il presente Accordo si applicherà anche alla future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo. 3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti dovranno notificarsi l'un l'altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza sociale indicate nel paragrafo 1. Le Autorità competenti dovranno notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione. 4. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione che amplia o emenda l'applicazione della legislazione specificata al paragrafo 1 di questo articolo, a nuovi gruppi di beneficiari, se l'Autorità Competente della Parte Contraente interessata così decide e lo notifica a questo riguardo all'altra Parte Contraente. 5. Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale. 6. Il presente Accordo non si applica alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all'integrazione del beneficio minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli .5 e 16.4.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-2

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Campo di applicazione oggettivo (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo