Accordo›Parte I
Art. 5
Esportabilità delle prestazioni
In vigore dal 9 lug 2015
A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le pensioni ed altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati, sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede o soggiorna nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-5