AccordoParte II

Art. 9

Applicazioni degli articoli da 6 a 8 ai familiari

In vigore dal 9 lug 2015
1. I familiari che accompagnano la persona di cui all', paragrafo 6 e che convivono con essa, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona. 2. I familiari che accompagnano il lavoratore, di cui all', paragrafo 1 e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore. 3. In caso di accordo sulle eccezioni, ai sensi dell', alle disposizioni degli , le persone che accompagnano il lavoratore e che convivono con lui, sono soggette alla legislazione della stessa Parte Contraente per quanto riguarda le eccezioni che sono state concordate. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicheranno se il familiare è soggetto alla legislazione dell'altra parte contraente in base al proprio impiego.
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Applicazioni degli articoli da 6 a 8 ai familiari (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo