Accordo›Parte III
Art. 14
Pensione di invalidità
In vigore dal 9 lug 2015
1. Una persona coperta dal presente Accordo avrà diritto ad una pensione di invalidità se è stata assicurata come residente in Israele immediatamente prima del sorgere dell'invalidità.
2. I servizi speciali per portatori di handicap, le indennità di sussistenza per figli portatori di handicap di una persona assicurata, la riabilitazione professionale per una persona portatrice di handicap, la formazione professionale e l'indennità di sussistenza per il coniuge, sono pagabili a tale persona come menzionata sopra, purchè sia residente in Israele e per il periodo in cui è realmente presente in Israele.
3. Una persona coperta dal presente Accordo che risiede al di fuori di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidità israeliana continuerà a ricevere la pensione concessagli anche se si accerta un aumento del suo grado di invalidità, a seguito di un aggravamento della stessa o al verificarsi di ulteriori cause di invalidità che insorgano all'estero.
Storico versioni
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