AccordoParte III

Art. 19

Protezione dei dati

In vigore dal 9 lug 2015
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che nel corso dell'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da una Parte Contraente all'altra, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, le quali sono specificate nella richiesta di informazioni o comunque collegate ad esse. Tutti gli scambi di dati tra le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-19

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Protezione dei dati (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo