Accordo›Parte III
Art. 17
Accordo amministrativo e scambio di informazioni
In vigore dal 9 lug 2015
Le Autorità Competenti:
a) concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;
b) si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;
c) si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;
d) nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-17