AccordoParte III

Art. 17

Accordo amministrativo e scambio di informazioni

In vigore dal 9 lug 2015
Le Autorità Competenti: a) concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo; b) si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo; c) si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo; d) nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-17

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Accordo amministrativo e scambio di informazioni (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo