AccordoParte III

Art. 16

Calcolo delle prestazioni

In vigore dal 9 lug 2015
Se il diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana è acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell' di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana dovrà calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione che essa applica. Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo attraverso l'applicazione dell' di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana calcolerà le prestazioni come segue: a. L'Istituzione Competente calcolerà la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti come se fossero stati completati esclusivamente secondo la legislazione che questa Istituzione applica; b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma effettiva della prestazione dovrà essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione. Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l'Istituzione Competente terrà conto dei redditi o dei contributi versati esclusivamente secondo la legislazione che essa applica. Se sono soddisfatti i requisiti legislativi fissati dalla legislazione italiana, l'Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell', unicamente se il beneficiario risiede in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Calcolo delle prestazioni (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo