Accordo›Parte III
Art. 20
Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazione
In vigore dal 9 lug 2015
1. Quando la legislazione di una Parte Contraente prevede che qualsiasi richiesta o documento è esentato, in toto o in parte, da imposte, diritti di bollo, oneri giudiziari o oneri di registrazione, per ciò che concerne la legislazione di questa Parte Contraente, l'esenzione sarà estesa anche alle richieste e ai documenti presentati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente di questo Accordo.
2. I documenti ed i certificati presentati ai fini di questo Accordo saranno esentati dall'autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-20