Accordo›Parte III
Art. 25
Composizione delle controversie
In vigore dal 9 lug 2015
1. Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità Competenti.
2. Se le Autorità Competenti non sono in grado di risolvere tali controversie in base al paragrafo 1, le Parti Contraenti devono tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-25