Accordo›Parte V
Art. 27
Validità e Denuncia dell'Accordo
In vigore dal 9 lug 2015
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà vigore il 31 dicembre dopo almeno 12 mesi successivi alla data della sua notifica scritta all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.
3. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito in conformità al presente Accordo sarà mantenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-27