Accordo›Parte III
Art. 24
Valuta e modalità di pagamento
In vigore dal 9 lug 2015
1. Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformità di questo Accordo può essere fatto nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione Competente effettua il pagamento.
2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo scambio o l'esportazione di valuta, le istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme erogabili in base al presente Accordo.
3. Quando un beneficiario nel territorio di una Parte Contraente riceve le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, tali prestazioni saranno erogate direttamente al beneficiario attraverso qualsiasi modalità che l'Istituzione Competente di quest'ultima Parte Contraente ritenga adeguata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-24