Accordo›Parte III
Art. 21
Presentazioni delle domande
In vigore dal 9 lug 2015
1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saranno considerati come presentati alla stessa data all'Istituzione Competente dell'altra Parte.
2. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di una Parte Contraente sarà considerata come una domanda per la corrispondente prestazione erogabile in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, purchè tale domanda sia inviata senza indugio alla Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-21