AccordoParte III

Art. 18

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 9 lug 2015
1. Le autorità e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell'attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie leggi. Questa cooperazione amministrativa sarà gratuita, a meno che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi. 2. Le autorità e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti. 3. Su richiesta delle autorità e delle istituzioni italiane, le autorità e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell' e).
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