Accordo›Parte III
Art. 18
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 9 lug 2015
1. Le autorità e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell'attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie leggi. Questa cooperazione amministrativa sarà gratuita, a meno che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi.
2. Le autorità e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.
3. Su richiesta delle autorità e delle istituzioni italiane, le autorità e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell' e).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-18