Accordo›Parte I
Art. 4
Parità di trattamento
In vigore dal 9 lug 2015
A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:
a) i cittadini dell'altra Parte Contraente;
b) i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;
c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;
d) familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;
e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-4