Accordo›Parte II
Art. 6
Disposizioni generali
In vigore dal 9 lug 2015
A meno che non sia diversamente previsto in questa parte
1. Una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte Contraente, a prescindere dalla Parte Contraente nel cui territorio risiede o nel cui territorio ha sede il datore di lavoro, a meno che non sia diversamente previsto in questo Accordo.
2. Una persona occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale risiede.
3. Una persona che è un lavoratore autonomo nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti e che è residente in una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente in cui risiede. Tale persona sarà trattata come se esercitasse tutte le sue attività professionali nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione è soggetta.
4. Le persone che non svolgono un'attività retribuita sono soggette alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.
5. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi generali del diritto consuetudinario internazionale riguardanti i privilegi e le immunità consolari in relazione alla legislazione specificata nel paragrafo I dell'.
6. I dipendenti pubblici, le persone assimilate e le persone impiegate presso un'amministrazione pubblica della Parte Contraente, saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione lavorano, purchè siano stati soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente precedentemente all'impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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