Accordo›Parte III
Art. 11
Erogazione delle pensioni
In vigore dal 9 lug 2015
A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-11