AccordoParte III

Art. 11

Erogazione delle pensioni

In vigore dal 9 lug 2015
A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-11

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Erogazione delle pensioni (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo