AccordoParte III

Art. 13

Pensione di vecchiaia e superstiti

In vigore dal 9 lug 2015
1. Quando un cittadino di una Parte Contraente o una persona indicata all' da b) a d) dell'Accordo è stata assicurata nello Stato di Israele, ma non ha periodi di assicurazione sufficienti nello Stato di Israele per aver diritto ad una pensione di vecchiaia o ai superstiti, i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia saranno presi in considerazione per quanto non si sovrappongano ai periodi di assicurazione maturati in Israele. L'Istituzione Competente israeliana dovrà tener conto unicamente dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia dopo il 1° aprile 1954. 2. Se il beneficiario o il suo superstite soddisfa i requisiti per la pensione totalizzando i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, l'Istituzione Competente israeliana dovrà determinare la pensione come segue: a) La pensione israeliana pagabile ad una persona che ha completato i periodi di assicurazione richiesti conformemente alla legislazione israeliana, sarà considerato come somma teorica; b) Sulla base della somma teorica di cui sopra, l'Istituzione Competente dovrà calcolare la pensione parziale pagabile conformemente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazioni maturati in Israele che la persona ha completato in base alla legislazione israeliana e il totale di tutti i periodi assicurativi completati da questa persona in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti. 3. Il diritto ad una pensione di vecchiaia sarà condizionato al fatto che il beneficiario abbia risieduto in Israele o in Italia immediatamente prima di avere raggiunto l'età che gli conferisce il diritto ad una pensione di vecchiaia. 4. Il diritto alla pensione di superstite sarà condizionato al fatto che il beneficiario e la persona deceduta siano stati residenti in Israele o in Italia al momento del decesso o al fatto che il deceduto abbia ricevuto una pensione di vecchiaia immediatamente prima del suo decesso. 5. L'indennità per la formazione professionale e l'assegno di sussistenza per vedove e orfani possono essere pagate alle persone indicate nel paragrafo 1 solo se risiedono in Israele e per il periodo in cui esse sono state realmente presenti in Israele. 6. L'assegno funerario non potrà essere pagato per una persona che è deceduta al di fuori dello Stato di Israele e che non era residente in Israele nel giorno della sua morte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pensione di vecchiaia e superstiti (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo