Accordo›Parte II
Art. 10
Contributi assicurativi
In vigore dal 9 lug 2015
I contributi assicurativi relativi ad una persona coperta dal presente Accordo, dovranno essere versati in conformità alla legislazione della Parte Contraente a cui tale persona è soggetta, secondo il presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-10