AccordoParte III

Art. 22

Richieste di recupero

In vigore dal 9 lug 2015
1. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha pagato ad un beneficiario una somma eccedente quella spettante al beneficiario, l'Istituzione può, nell'ambito e nei termini della legislazione applicabile, richiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente alla somma pagata in eccesso da qualsiasi somma erogabile al beneficiario da quest'ultima Istituzione. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione dovrà rispettare l'ambito e i termini della legislazione applicabile, come se richiedesse una somma in eccesso erogata da tale stessa Istituzione. L'Istituzione trasmetterà la somma che ha trattenuto alla Istituzione richiedente. 2. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha fatto pagamenti anticipati per un periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto alle prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, questa Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente a tali anticipi dalle prestazioni che tale Istituzione deve erogare al beneficiario per lo stesso periodo. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione rispetterà l'ambito e i termini delle leggi applicabili e la somma trattenuta sarà trasmessa all'Istituzione richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo