AccordoParte V

Art. 26

Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo precedenti la sua entrata in viaore

In vigore dal 9 lug 2015
1. Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore. 2. Per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, si prende in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore. 3. Il presente Accordo si applica anche alle fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore. 4. Le prestazioni accordate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo possono, su richiesta del beneficiario, essere rideterminati conformemente alle disposizioni di questo Accordo. Tale rideterminazione non potrà comportare alcuna riduzione dell'ammontare della prestazione. 5. Qualsiasi prestazione non concessa o sospesa a motivo della nazionalità della persona interessata o della sua residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, potrà, su richiesta di questa persona, essere concessa o ripristinata in conformità al presente Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, purchè i diritti precedentemente determinati non abbiano comportato un pagamento in capitale. 6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo articolo viene presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti in base al presente Accordo saranno acquisiti da tale data. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo articolo viene presentata dopo la scadenza dei due anni successivi alla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti che non siano decaduti o prescritti, saranno considerati acquisiti dalla data di presentazione della richiesta, fatta salva l'applicazione di norme più favorevoli della legislazione di ciascuna delle Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98#art-a-26

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