Accordo›Parte V
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 9 lug 2015
a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
b) A decorrere dalla data dell'entrata in vigore, il presente Accordo farà cessare e sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che costituiva un Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele concernente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell'altra.
In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 che corrisponde a 18 Shivat 5770 nel calendario Ebraico, in due originali alternati in Ebraico, in Italiano e in Inglese, essendo ciascun testo parimenti autenco. In caso di divergenza di interpretazione, sarà prevalente il testo inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana dello Stato di Israele (Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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