Accordo›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2025
ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
e la
REPUBBLICA DI ALBANIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Preambolo
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, animate dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato le disposizioni seguenti.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania;
b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti attualmente o in futuro di ciascuno Stato contraente aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all' del presente Accordo;
c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda l'Albania, il Ministero preposto in materia di assicurazione sociale;
d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all' del presente Accordo;
g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte.
Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione a esso applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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