Art. 1 · Definizioni
AccordoTitolo I

Art. 1

2 / 31

Definizioni

In vigore dal 22 mar 2025
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Preambolo La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, animate dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato le disposizioni seguenti. Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania; b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti attualmente o in futuro di ciascuno Stato contraente aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all' del presente Accordo; c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda l'Albania, il Ministero preposto in materia di assicurazione sociale; d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova; e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo; f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all' del presente Accordo; g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata; l) il termine «residenza» designa la dimora abituale; m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile; n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile; o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione a esso applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-1