Accordo›Titolo I
Art. 3
Campo di applicazione personale
In vigore dal 22 mar 2025
Campo di applicazione personale
Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-3