AccordoTitolo II

Art. 8

Eccezioni agli articoli 5 e 6

In vigore dal 22 mar 2025
Eccezioni agli Le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo