Accordo›Titolo II
Art. 8
Eccezioni agli articoli 5 e 6
In vigore dal 22 mar 2025
Eccezioni agli
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-8