Accordo›Titolo II
Art. 9
Esportabilità delle prestazioni in denaro
In vigore dal 22 mar 2025
Esportabilità delle prestazioni in denaro
Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-9