AccordoTitolo III

Art. 14

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

In vigore dal 22 mar 2025
Periodi di assicurazione inferiori ad un anno Nonostante quanto disposto all', se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-14

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