AccordoTitolo III

Art. 17

Disposizioni particolari

In vigore dal 22 mar 2025
Disposizioni particolari Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-17

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Disposizioni particolari (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo