Accordo›Titolo IV
Art. 20
Scambio di informazioni
In vigore dal 22 mar 2025
Scambio di informazioni
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
1) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
2) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
3) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
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