AccordoTitolo IV

Art. 20

Scambio di informazioni

In vigore dal 22 mar 2025
Scambio di informazioni Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su: 1) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo; 2) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo; 3) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
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