AccordoTitolo IV

Art. 24

Organismi di collegamento

In vigore dal 22 mar 2025
Organismi di collegamento Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-24

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Organismi di collegamento (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo