Accordo›Titolo IV
Art. 24
Organismi di collegamento
In vigore dal 22 mar 2025
Organismi di collegamento
Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-24