AccordoTitolo IV

Art. 26

Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento

In vigore dal 22 mar 2025
Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-26

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Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo