AccordoTitolo V

Art. 30

Decorrenza

In vigore dal 22 mar 2025
Decorrenza Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-30

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