AccordoTitolo V

Art. 31

Entrata in vigore

In vigore dal 22 mar 2025
Entrata in vigore Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. Il presente Accordo entrerà in vigore simultaneamente all'acquisto di efficacia dell'Intesa amministrativa di cui all', il primo giorno del secondo mese dopo lo scambio dei relativi atti di ratifica. Il presente Accordo potrà essere denunciato da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica. In caso di denuncia del presente Accordo: a) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo; b) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo; c) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. Fatto il 6 febbraio 2024 a Roma, in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e in lingua albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo