Accordo›Titolo IV
Art. 29
Protezione dei dati personali
In vigore dal 22 mar 2025
Protezione dei dati personali
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo.
Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno regolati da quanto stabilito dall'allegato 1 del presente Accordo.
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