Accordo›Titolo IV
Art. 26
26 / 31Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento
In vigore dal 22 mar 2025
Corrispondenza tra Autorità,
Istituzioni e Organismi di collegamento
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-26