Accordo›Titolo IV
Art. 23
Esenzioni e riconoscimento degli attestati
In vigore dal 22 mar 2025
Esenzioni e riconoscimento degli attestati
Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell'altro paese contraente.
Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.
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